STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 (Denominazione e sede)

E’costituita, nel rispetto del Codice Civile e della Normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata: “ASSOCIAZIONE GENITORI SEDICO” con sede in via Val Fontana n. 10 nel comune di Sedico.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione “ASSOCIAZIONE GENITORI SEDICO” è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge numero 383/2000, della legislazione regionale di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

ART. 3 (Modifiche allo Statuto)

Il presente Statuto e' modificato con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con la presenza di almeno i due terzi degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 4 (Finalità)

L’associazione ha una struttura democratica ed è un organo indipendente da ogni organizzazione partitica o movimento politico e confessionale, non ha scopo di lucro e persegue attività di promozione e utilità sociale, civile e culturale.

E’ l’organo che consente la partecipazione dei genitori alla vita della Scuola, per un efficiente collegamento tra le famiglie e la Scuola stessa; viene costituito dai genitori dei bambini frequentanti le Scuole del Comune di Sedico, o da coloro che legalmente ne facciano le veci.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l’Associazione intende svolgere le seguenti attività:

a) informare, aggregare e rappresentare i genitori nei confronti degli organismi scolastici, dell’Amministrazione comunale e delle Istituzioni pubbliche; proporre agli stessi iniziative e pareri inerenti la scuola;

b) favorire la più ampia collaborazione e relazione tra Scuola e Famiglia, nel rispetto dei reciproci ruoli;

c) favorire lo scambio di informazioni tra i genitori e tra i rappresentanti di classe;

d) promuovere corsi, incontri, conferenze, dibattiti ed ogni altra iniziativa che sia di aiuto, informazione e sostegno ai genitori per il miglioramento della loro personalità e di quella dei loro figli;

e) fornire aiuto e consulenza ai genitori eletti negli Organi collegiali della Scuola, perché si sentano sostenuti ed incoraggiati nell'assolvimento dei loro compiti;

f) ricercare e mantenere rapporti con i Comitati e/o Associazioni dei Genitori delle altre scuole;

g) informare, in caso di richieste di aiuto specifiche, il Dirigente Scolastico, il Consiglio di Circolo nonché gli Enti Locali preposti, riguardo situazioni di disagio scolastico segnalate all’Associazione;

h) organizzare autonomamente iniziative di formazione e di aggregazione per i genitori;

i) reperire fondi per finanziare eventuali specifiche attività proposte dall’Associazione stessa e dagli Istituti Scolastici del Comune ove l’associazione ha sede;

j) formulare proposte agli Enti Locali preposti, al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Circolo in merito a:

· Interventi di manutenzione degli edifici scolastici;

· Mensa, trasporto, pre e post-scuola;

· Iniziative di informazione e/o formazione per i genitori;

· Educazione alla salute, educazione stradale, educazione ambientale, educazione interculturale;

· Piano Offerta Formativa (finalità educative e organizzazione scolastica).

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di attività complementari a quelle statutarie e a quelle ammesse dalle leggi in materia.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

ART. 5 (Soci)

Sono ammesse all’associazione tutte le persone fisiche che siano genitori (o legalmente ne ricoprono la funzione) degli alunni che frequentano le Scuole del comune di Sedico, che condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa, se prevista.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART. 6 (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale, se prevista e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. I soci svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 7 (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello all’Assemblea entro trenta giorni. Il provvedimento di esclusione è deliberato dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 8(Organi sociali)

Gli organi dell’associazione sono:

- Assemblea dei soci;

- Consiglio direttivo;

- Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 9 (Composizione dell'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vicepresidente.

ART. 10 (Convocazione)

L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

ART. 11 (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;

- fissare l’importo della quota sociale annuale, se prevista;

- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

- approvare l’eventuale regolamento interno;

- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;

- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 12 (Validità Assemblee)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aderenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con le maggioranze di cui all’articolo 3 del presente statuto; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio con le maggioranze di cui all’articolo 17 del presente statuto.

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.


ART. 13 (Il Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da nove membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti; il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.

Se un membro, per qualsiasi motivo cessa dall'incarico, verrà sostituito dal socio che nell'elezione del Consiglio Direttivo ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti, e rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso. Qualora ciò non sia possibile, il Direttivo convoca con urgenza una nuova assemblea per eleggere il sostituto.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente più volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Esso elegge al proprio interno il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, è obbligatoria per tutti gli associati.

ART. 14 (Il Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall’assemblea.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al Presidente compete lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione; in merito all'attività compiuta il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo.

Solo in casi di necessità e di urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato entro il mese successivo.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione. L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 15 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione Europea e di organizzazioni internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 16 (Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale cui si riferisce il consuntivo.

ART. 17 (Convenzioni)

L’Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Gli aderenti che svolgono attività in regime di convenzione devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il Consiglio Direttivo delibera la convenzione, che viene stipulata dal Presidente e viene eseguita sulla base delle modalità di attuazione deliberate dal Consiglio Direttivo.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

 

ART. 19 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.